Diritto contrattuale – Italia
Diritto contrattuale - Italia
Preparazione e revisione di contratti italiani
Tradizione giuridica comune
I contratti previsti dal Codice Civile italiano non sono fondamentalmente diversi da quelli tedeschi, in quanto esiste una lunga tradizione giuridica comune, dai Romani e dal principio pacta sunt servanda, secondo cui i contratti devono essere onorati, alle regole comuni previste dalle direttive e dai regolamenti della Comunità Europea/Unione Europea, ad esempio nel diritto delle agenzie commerciali. Secondo il diritto italiano, i contratti possono essere conclusi anche senza requisiti formali, a meno che il “Codice Civile” non richieda l’autenticazione notarile, ad esempio in materia immobiliare.
Contratto di vendita secondo il diritto italiano o il diritto di vendita delle Nazioni Unite
Nel caso di contratti di vendita transfrontalieri, è opportuno notare che si concorda l’applicazione del diritto tedesco o italiano. In caso contrario, si applica il diritto internazionale di vendita delle Nazioni Unite, che fa parte dell’ordinamento giuridico sia della Germania che dell’Italia. In caso contrario, si applicano le norme del Codice Civile italiano e, per i contratti con i consumatori, si devono osservare le leggi speciali a tutela dei consumatori.
I contratti di vendita sono regolati dal Codice Civile agli articoli 1470 e seguenti. Il venditore ha i seguenti tre obblighi principali: Consegna dell’oggetto della vendita, trasferimento della proprietà e garanzia contro i reclami e i difetti di terzi.
Doppia Firma, la doppia firma nel diritto italiano
La disciplina delle condizioni generali di contratto nel diritto contrattuale italiano è agevolata dall’articolo 1341, comma 2, del Codice Civile. Secondo questo articolo, le condizioni generali di contratto preformulate da una parte contraente a suo favore non sono valide se regolano le seguenti questioni legali e le clausole contrattuali non sono state confermate per iscritto dall’altra parte con la cosiddetta “Doppia Firma”:
Limitazioni di responsabilità, diritti di recesso, sospensione del contratto, clausole di decadenza, limitazione delle difese, limitazione della libertà contrattuale del partner contrattuale nei confronti di terzi, proroga/rinnovo tacito del contratto, clausole arbitrali o modifiche della giurisdizione dei tribunali.
Un’altra particolarità del diritto contrattuale italiano è che in genere non è possibile risolvere unilateralmente un contratto. Tuttavia, esistono alcune eccezioni a questa regola, ad esempio la risoluzione unilaterale è possibile se è stata concordata contrattualmente o se una specifica disposizione di legge lo prevede espressamente.
Contratto di servizio e contratto di lavoro come contratto Appalto
In Italia, i contratti di servizi e di lavoro si riassumono nella tipologia contrattuale autonoma dell’Appalto. L’articolo 1655 del Codice Civile italiano descrive l’appalto come un contratto in base al quale una parte si impegna a eseguire un’opera o un servizio a proprio rischio in cambio di un pagamento in denaro e della messa a disposizione dei mezzi necessari. Ai sensi dell’articolo 1659 del Codice civile, l’appaltatore può apportare modifiche a un’opera prevista solo se il committente le ha autorizzate per iscritto. Tuttavia, se il committente si rifiuta di apportare una modifica necessaria per la corretta esecuzione del lavoro, l’appaltatore ha la possibilità di adire le vie legali per le modifiche.
Le parti contraenti concordano un compenso, un prezzo, una remunerazione, ma se non esiste un accordo sulla remunerazione, questa viene calcolata in base alle tariffe o alle pratiche esistenti. In mancanza di un accordo, di tariffe o di consuetudini, sarà un giudice a decidere (articolo 1657 del Codice Civile).
Il cliente può controllare l’avanzamento dei lavori a proprie spese. Se constata che i lavori non vengono eseguiti secondo le regole e, se del caso, secondo le scadenze intermedie stabilite contrattualmente, può fissare un termine entro il quale l’appaltatore deve adempiere alle condizioni contrattuali affinché il contratto non venga annullato (art. 1662 del Codice civile).