Diritto italiana
L'avvocato per l'Italia e il diritto italiano
I vostri specialisti per il diritto italiano
LAVVIT e il vostro avvocato tedesco-italiano per diritto italiano e rappresentanza in Italia, consulenza in tutto il mondo in tedesco, inglese e italiano. LAVVIT significa “l’avvocato italo-tedesco” ed è proprio quello che siamo: i vostri avvocati italiani e tedeschi, consulenti fiscali e commercialisti. Siamo uno studio legale e tributario specializzato nel diritto tedesco e italiano.
LAVVIT è specializzato in questioni di diritto civile e commerciale nei rapporti giuridici italo-tedeschi, nelle questioni di diritto penale e nella consulenza tributaria in materia fiscale italo-tedesca.
LAVVIT rappresenta i suoi clienti dinnanzi ai tribunali tedeschi e italiani in tutta la Germania e in tutt’Italia con sedi e partner ad Augsburg e Monaco di Baviera neanchè Bologna e Verona.
Uno dei nostri settori di maggior specializzazione è l’assistenza dei nostri clienti durante l’acquisto di immobili in Italia.
Contenuto legale
Il diritto civile e commerciale italiano è uno degli ordinamenti giuridici del mondo romano. Poco dopo la fondazione del Regno d’Italia nel 1861, il 1° gennaio 1866 entrarono in vigore per la prima volta il Codice Civile del Regno d’Italia e il Codice di Commercio del Regno d’Italia, che costituivano un codice civile e commerciale italiano unitario. L’ultima riforma globale ha portato infine all’adozione dell’attuale Codice Civile (di seguito C.C.) nel 1942, che copre sia il diritto civile che quello commerciale.
EU armonizzazione
Grazie all’ampia armonizzazione dei vari sistemi giuridici nel corso dell’armonizzazione giuridica dell’UE, le istituzioni giuridiche italiane sembreranno spesso familiari a un cliente tedesco. Anche se esistono ancora importanti differenze tra i singoli ordinamenti giuridici europei, la maggior parte dei casi in Italia viene trattata in modo simile o identico a quelli tedeschi. Tuttavia, possono esserci differenze importanti nei dettagli.
Norme di diritto privato internazionale
Oltre al diritto italiano, nell’ambito dei rapporti giuridici internazionali devono essere osservate le disposizioni del diritto internazionale privato. Di particolare importanza sono i numerosi nuovi regolamenti europei.
Ad esempio il Regolamento CE n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (“Roma I”) del 17 giugno 2008, il Regolamento CE n. 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità del 1° agosto 2007, il Regolamento CE n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”) dell’11 luglio 2007 e il Regolamento CE n. 805/2004 del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, che – a differenza delle direttive europee – hanno effetto legale diretto negli Stati membri senza necessità di recepimento nel diritto nazionale
Diritto Civile italiano
Il Codice Civile italiano è suddiviso in sei libri. Il primo e il secondo libro contengono il diritto di famiglia e delle successioni, seguito dalla proprietà e dai diritti reali nel terzo libro e dal diritto delle obbligazioni nel quarto libro. Il quinto libro contiene il diritto del lavoro, commerciale e societario, mentre il sesto libro si occupa della tutela generale e dell’esecuzione dei crediti, come la prescrizione, le prove, i privilegi e le ipoteche. Inoltre, vi sono numerose leggi accessorie come la Legge n. 218 sul diritto internazionale privato, il Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 sulla tutela dei consumatori (Codice del Consumo), la Legge n. 65 dell’11 dicembre 1985 sull’adesione alla Convenzione ONU di Vienna sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG), la Legge n. 604 del 15 luglio 1966 sui licenziamenti individuali (Legge sulla tutela contro i licenziamenti) e il Decreto Legislativo del 10 febbraio 2005 sulla proprietà industriale (Codice della proprietà industriale).
Tribunali in Italia
Tribunali in Italia Esistono due diversi tribunali di prima istanza per le controversie civili. Il cosiddetto giudice di pace è competente per le controversie fino a un importo di 2.582,28 euro, per i casi di incidenti stradali fino a un importo di 15.493,71 euro e per alcune controversie di vicinato. A seguito dell’abolizione della pretura, che era competente per le controversie di importo compreso tra 5 e 50 milioni di lire, nell’ambito della riforma del diritto processuale civile italiano del 1998, il tribunale regionale è ora competente per tutte le controversie che non rientrano nella giurisdizione speciale del giudice di pace o in un’altra giurisdizione speciale. È inoltre competente per tutte le controversie in materia di diritto del lavoro. In questo contesto, il giudice unico del tribunale regionale designato a questo scopo agisce come cosiddetto giudice del lavoro e decide sulla base di speciali norme procedurali applicabili alle controversie in materia di diritto del lavoro. Infine, anche gli appelli contro le sentenze del giudice di pace sono esaminati dal tribunale distrettuale.
Ricorso in tribunale
Tuttavia, i ricorsi contro le sentenze del tribunale regionale di prima istanza possono essere presentati al tribunale regionale superiore (corte d’appello). Tutte le sentenze di secondo grado possono essere appellate alla Corte di cassazione, che equivale più o meno alla Corte di giustizia federale. Si tratta di un’istanza puramente giudiziaria. La giurisdizione locale è determinata dai singoli distretti giudiziari. Il foro competente generale è il luogo di residenza del convenuto. Anche gli altri fori speciali di giurisdizione sono approssimativamente paragonabili al diritto tedesco.
Particolarità
In questo contesto, è importante sottolineare anche il foro competente del luogo di adempimento ai sensi dell’articolo 20 del Codice di Procedura Civile italiano, secondo il quale – in deroga al diritto tedesco – l’articolo 1182 del Codice Civile stabilisce che, in caso di obbligazione pecuniaria, il luogo di adempimento è la sede legale del creditore. Ciò è particolarmente importante per quanto riguarda il foro internazionale ai sensi dell’articolo 5 n. 1 della Convenzione di Bruxelles (Convenzione europea sulla competenza giurisdizionale e l’esecuzione), in quanto il creditore ha la possibilità di intentare un’azione presso la propria sede legale se si applica la legge italiana (a meno che non sia stato concordato un foro esclusivo).
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Aree di competenza
Diritto contrattuale
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